Aggiornamento sul Bonus di 600 € previsto dall’art. 96 del Decreto “Cura Italia”

Aggiornamento sul Bonus di 600 € previsto dall’art. 96 del Decreto “Cura Italia”.

In attesa della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia che disciplinerà le modalità di accesso al bonus, rimandiamo all’ultima newsletter di FiscoSport pubblicata nell’area News Coronavirus del sito federale:

https://www.federginnastica.it/news-coronavirus/25465-aggiornamento-sul-bonus-di-600-%E2%82%AC-per-gli-sportivi-dilettanti.html

Di seguito alcuni estratti della newsletter:

In attesa  della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia che disciplinerà le modalità di accesso al bonus,  vi informiamo  che il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha pubblicato, sul suo profilo Facebook,  un video in cui annuncia che entro lunedì 6 Aprile sul sito sportesalute.eu sarà operativa la piattaforma per la richiesta del bonus di 600 euro.

Il Ministro fa un esplicito riferimento ai collaboratori che percepiscono somme inferiori a 10.000 euro annui

Da fonti interne al Ministero dello Sport,  sembra che sarà pubblicato prima il Decreto e, solo successivamente, verrà aperta la piattaforma (in modo da dare tempo agli interessati di preparare i documenti).

Se, dunque, la piattaforma dovrà essere operativa da lunedì, il decreto dovrebbe essere di prossima emanazione.

Ricordiamo che, al momento, dalla lettura dell’art. 96 del decreto “Cura Italia”, le uniche previsioni di legge sono le seguenti:

  1. la domanda andrà fatta alla Società “Sport & Salute” (e non all’INPS),
  2. dovrà essere predisposta ed inviata un’autocertificazione (su un modulo che verrà fornito dalla stessa Sport & Salute) nella quale occorrerà dichiarare:
  • che alla data del 23 febbraio 2020 il richiedente doveva avere in essere un rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica di cui di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) DPR 917/1986 (compenso per attività sportiva dilettantistica e/o per attività di co.co.co amministrativo/gestionale); 
  • che il richiedente non è percettore di altro reddito da lavoro (lavoratore dipendente o autonomo/libero professionista)

Si ricorda che, essendo prevista un’autocertificazione, sarà necessario firmarla e allegare una copia del documento di identità. 

Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate in sede di autocertificazione, qualora dovessero risultare non veritiere in fase di eventuale successivo controllo, saranno passibili di conseguenze penali (oltre che della restituzione del contributo).

Il possesso di requisiti quali un contratto in corso, le ricevute del pagamento dei compensi, l’iscrizione al Registro CONI dell’A.S.D. erogante e il tesseramento dello sportivo richiedente il contributo serviranno, dunque, quali mezzi di prova che è opportuno pre-costituire, ma – salva diversa previsione dell’emanando Decreto attuativo – non sono al momento previsti quali elementi essenziali. 

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